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Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e validità del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza, ad eccezione del caso in cui il Cliente sia qualificabile come consumatore (ossia come persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale), poiché in tale ipotesi sarà competente, il Foro Generale del Consumatore ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2005, n 206.

Qualsiasi reclamo relativo al presente Contratto deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione, da trasmettersi a Mediacredit Srl Società di mediazione creditizia, tramite uno dei seguenti canali:

Il reclamo deve contenere almeno i seguenti elementi: 

  • nominativo/denominazione e recapiti del Cliente; 
    data del contratto di mediazione;
  • riferimenti delle persone incaricate del Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto; 
  • motivazione del reclamo; 
  • richiesta nei confronti del Mediatore.

Il mediatore creditizio si impegna a rispondere entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il cliente non può ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) per controversie sorte direttamente con il mediatore creditizio. Si precisa che l’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) non è competente per la risoluzione delle controversie eventualmente sorte con il Mediatore Creditizio.

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